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La responsabilità del mittente nel contratto di trasporto di cose

Nel trasporto di merci, il vettore è responsabile per perdita o danni alle merci dal ritiro alla consegna, salvo che il danno sia causato da caso fortuito, vizi della merce/imballaggio o colpa del mittente/destinatario. Il mittente, invece, risponde per danni dovuti a errori, omissioni o documenti irregolari. La legge esclude la responsabilità del vettore se il danno deriva esclusivamente da errori o omissioni del mittente, purché il vettore abbia agito diligentemente.

Caso concreto – Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani (Sent. n. 679/2024) ha escluso la responsabilità di un vettore per lo smarrimento di gioielli. Il mittente aveva richiesto un trasporto ordinario, senza dichiarare il valore o la natura della merce né stipulare un’assicurazione.

Il tribunale ha stabilito che:

  • L’omessa comunicazione della natura/valore della merce (art. 1683 C.c.) rende il mittente esclusivamente responsabile.
  • Il vettore, avendo rispettato le istruzioni, non poteva prevedere trattamenti speciali.
  • Informazioni sul DDT non integrate nei documenti contrattuali non hanno valore per il vettore.

La sentenza ribadisce che il mittente è responsabile per danni causati dalla mancata o errata comunicazione di informazioni necessarie, sollevando il vettore se il trasporto è stato eseguito secondo le istruzioni ricevute.

In relazione alla responsabilità nell’ambito del contratto di trasporto di cose, la disciplina codicistica prevede che:

  • Il vettore sia responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non provi che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario (cfr. art. 1693 C.c.);
  • Siano a carico del mittente i danni che derivano dall’omissione o dall’inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti relativi alla merce da trasportare (Cfr. art. 1683 C.c.).

Il combinato disposto di cui agli artt. 1683 e 1693 C.c., dunque, esclude la responsabilità del vettore, ed impone che a rispondere dei danni subiti dalla merce sia il mittente, laddove la causa sia a quest’ultimo addebitabile per omissione o inesattezza delle indicazioni o per mancata consegna o irregolarità dei documenti.

La normativa intende garantire il regolare svolgimento del contratto, imponendo al mittente un onere di veridicità e esattezza circa gli elementi essenziali del contratto (per tali aspetti v. Iacuaniello Bruggi, Paolucci, Il contratto di trasporto, in Giur. sist. Bigiavi, Torino, 1979, 279).

La ratio delle norme è quella di facilitare l’esecuzione del trasporto da parte del vettore, al quale, all’atto della consegna delle cose da trasportare, ancor prima di dare esecuzione al trasporto di cose, dovranno essere forniti tutti i documenti necessari e rese note tutte le indicazioni relative al destinatario e al luogo di destinazione, alla natura, al peso, alla quantità e al numero delle cose da trasportare.

Le attività poste ad onere del mittente nel trasporto di cose, intese dalla dottrina come “attività completative dell’atto di consegna” (Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm. cod. civ.sub artt. 1470-1765, Torino, 1960, 463), sono, dunque, strettamente correlate con la responsabilità del vettore, che rimane esclusa tutte le volte in cui il danno alla merce trasportata sia riconducibile all’inadempimento da parte del mittente dell’obbligo cui è tenuto ai sensi dell’art. 1683 C.c.

Tuttavia, come noto, l’addebito di responsabilità al mittente non ha rispondenza univoca nella giurisprudenza, la quale risulta assumere valutazioni tra loro discordanti a seconda del caso concretamente esaminato.

Questo perché, in linea di principio, l’inadempimento del mittente non autorizza il vettore ad una minore diligenza e, pertanto, non lo esimerebbe di per sé dalla responsabilità vettoriale a meno che non venga accertato che l’omissione delle indicazioni sia stata la causa esclusiva e/o preponderante della perdita o avaria della merce e, al contempo, che le misure adottate dal vettore sono risultate inidonee proprio a seguito delle mancate e/o incomplete dichiarazioni (Cass. Civ. 1712/2000).

Tuttavia, discostandosi da tale rigidità interpretativa, una recente sentenza emessa dal Tribunale di Trani nel procedimento R.G. n. 1757/2020 (sentenza n. 679/2024 del 10.04.2024), in relazione allo smarrimento di una spedizione avente ad oggetto il trasporto di gioielli, ha espressamente dichiarato esente da responsabilità il vettore, posto che il trasporto era avvenuto esattamente secondo le indicazioni fornite dal mittente, il quale aveva richiesto un trasporto con modalità ordinarie, senza indicare il contenuto, né il valore della merce, e senza tantomeno aver richiesto la stipula di una polizza assicurativa.

Nel caso di specie il Giudice ha affermato che gli spazi appositamente dedicati, nel modulo d’ordine, alla descrizione della merce, lasciati in bianco dal mittente, attestano l’inadempimento del mittente rispetto all’obbligo di cui all’art. 1683 C.c. e attribuiscono allo stesso la totale ed esclusiva responsabilità dello smarrimento della merce trasportata.

Infatti, come stabilito dalla sentenza in oggetto, il vettore che abbia eseguito il trasporto conformemente alle indicazioni fornite dal mittente non può essere ritenuto responsabile dello smarrimento, nemmeno nella limitata misura di cui all’art. 1696, comma 2, C.c., posto che, laddove il mittente avesse correttamente adempiuto all’obbligo di informazioni di cui all’art. 1683 C.c., lo stesso vettore avrebbe eseguito il trasporto secondo modalità differenti e/o avrebbe legittimamente rifiutato la consegna.

La sentenza in oggetto ha, peraltro, altresì precisato che:

  • la consegna della spedizione chiusa, con richiesta di un trasporto con modalità ordinarie, esonera il vettore dal procurare che, in difformità delle istruzioni ricevute dal mittente, il trasporto avvenga con modalità diverse da quelle ordinarie richiestegli e/o con garanzia assicurativa non richiesta;
  • ogni eventuale indicazione inerente al valore e alla natura della merce trasportata che sia riportata sul DDT è priva di ogni rilievo posto che il documento di trasporto è unicamente rivolto al destinatario della spedizione e le informazioni ivi trascritte possono assumere valenza verso il vettore solo nella misura in cui vengano trasfuse nel documento recante il contratto di trasporto.

Pertanto, essendo stata l’obbligazione del trasporto adempiuta diligentemente nel rispetto delle indicazioni (fuorvianti) fornite dal mittente, lo smarrimento della spedizione risulta esclusivamente addebitabile all’inadempimento del mittente, che deve rispondere dei danni derivanti da fatto proprio, in ragione dell’omessa indicazione, al vettore, della natura e del valore della merce consegnata per il trasporto.

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