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La responsabilità del vettore aereo (anche da Covid-19?) alla luce della più recente giurisprudenza comunitaria

Con la recente sentenza C-532/18, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha fatto chiarezza sulla nozione di «incidente» di cui all’art. 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal.

Questa norma disciplina la responsabilità del vettore aereo per la morte del passeggero o per le lesioni personali dallo stesso patite a causa di incidenti occorsi durante il volo, che inizia con le operazioni di imbarco e termina al cessare di quelle di sbarco.

La sentenza si colloca nell’ambito di una controversia in cui una passeggera minorenne – legalmente rappresentata dal padre – chiedeva di essere risarcita da una compagnia aerea per il danno patito durante il volo da Maiorca (Spagna) a Vienna (Austria). Nel corso del viaggio un bicchiere di caffè bollente, ordinato dal padre e dallo stesso posto sul tavolino pieghevole di fronte a sé, si sarebbe rovesciato sul corpo della bambina, provocandole delle ustioni di secondo grado.

 

La controversia giungeva innanzi alla Corte Suprema austriaca che chiedeva alla Corte di Giustizia europea di pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione della nozione di «accident» contenuta nell’art. 17, par. 1, della Convenzione di Montreal.

La sentenza si differenzia dal tradizionale approccio sin ora adottato, che ritiene il vettore responsabile per danni occorsi durante il volo alla condizione che siano la diretta conseguenza dell’impiego dall’aeromobile, delle operazioni di volo e dello stato dello stesso. Questo, con la conseguenza che incidenti analoghi a quello in esame – che non presentano alcuna connessione con l’attività di trasporto aereo e che potrebbero verificarsi anche in altre circostanze – non potrebbero far sorgere la responsabilità del vettore.

La Corte ha ritenuto, invece, il vettore responsabile per la sola circostanza che il danno si è verificato durante il trasporto, indipendentemente dall’insorgere di un rischio inerente al trasporto aereo (nel caso di specie, il vettore aveva evidenziato come nessun incidente improvviso ed inatteso avrebbe fatto sì che il bicchiere di caffè scivolasse rovesciandosi).

In sintesi, la Corte ritiene che subordinare la responsabilità del vettore all’esistenza di un nesso tra l’«incidente» e l’impiego o il movimento dell’aeromobile non sarebbe conforme alla disciplina sul trasporto aereo, oramai armonizzata a livello internazionale, comunitario e nazionale con la Convenzione di Montreal del 1999.

Pertanto, la nozione di “accident” ai sensi dell’art. 17, par. 1, della Convezione annovera tutte le situazioni che si verificano a bordo dell’aeromobile “senza che occorra acclarare se tali situazioni risultino da un rischio inerente al trasporto aereo”.

La sentenza della Corte di Giustizia è indubbiamente destinata a produrre effetti ad ampia scala, con potenziali maggiori responsabilità in capo al vettore.

Non può escludersi, peraltro, che in futuro possano essere avanzate richieste di risarcimento del danno per contaminazione da Codiv-19.

Sul punto occorre subito osservare che, a fronte di tale interpretazione, rimane fermo l’attuale meccanismo di ripartizione degli oneri probatori che impone al passeggero di dare la prova che il danno si è verificato (rectius, è stato contratto) ‘durante il volo’. È questa una prova che il passeggero è chiamato a dare in forza dell’attuale quadro normativo della Convenzione di Montreal e che sembra piuttosto complessa data l’impossibilità di stabilire (almeno ad oggi) il momento a decorrere dal quale il passeggero può ritenersi contagiato.

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