La responsabilità della struttura medica per mancanza delle idonee attrezzature
La Corte di Cassazione, con sentenza del 8.3.2016, ha ribadito il principio già espresso da Cass., 13 luglio 2011, n. 15386, specificando che il medico che effettua un’ecografia ha l’obbligo di informare la paziente circa la possibilità di farsi esaminare da una struttura meglio attrezzata, “ma soltanto ove le apparecchiature tecniche [presenti nella struttura] non siano adeguate allo scopo”.
Ciò sta a significare che se il medico è conscio del fatto che i macchinari disponibili non sono “tali da fornire una risposta corretta e completa in ordine alla diagnosi morfologica del feto” è obbligato ad indirizzare la paziente presso una diversa struttura, meglio equipaggiata. Ma se le attrezzature sono sufficienti per effettuare una corretta diagnosi, non vi è tale obbligo.