La responsabilità dell’appaltatore per rovina e difetti degli immobili non è limitata ai difetti di costruzione del ...
La Corte di Cassazione, II sezione civile, con la sentenza n. 1208 del 18.1.2017, ha stabilito che, nell’ambito del contratto di appalto privato, il costruttore/venditore è tenuto a risarcire i danni per mancato utilizzo del bene o ad eseguire le opere necessarie a renderlo pianamente accessibile se la rampa di accesso al box è impraticabile perché troppo pendente.
Ciò in quanto l’operatività della garanzia ex art. 1669 c.c. a carico dell’appaltatore non è limitata a difetti inerenti unicamente la costruzione del bene principale, come gli appartamenti, ma ricomprende ogni deficienza e/o alterazione che possa intaccare in modo significativo sia la funzionalità dell’opera che la sua utilizzazione.