Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

La riforma del lavoro nell’ordinamento sportivo

Con la Legge n. 96 del 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16.08.2019 ed in vigore a partire dal 31 agosto 2019 è stata attribuita ampia delega al Governo, affinché provveda alla riforma dell’ordinamento sportivo e delle professioni sportive.

Il Governo è delegato ad adottare – entro 12 mesi dall’entrata in vigore della Legge – uno o più decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni che riguardano sia gli atleti professionisti che non professionisti e soprattutto una regolamentazione organica del rapporto di lavoro sportivo, riconoscendone specificità e identità propria.

 

La delega non si ferma agli aspetti propriamente “tecnici” ed è invero ben più ampia, in quanto coinvolge la riorganizzazione dei centri sportivi scolastici e la promozione, sviluppo e rappresentanza delle donne nello sport, in conformità ai principi del codice di pari opportunità tra uomo e donna. La figura del lavoratore sportivo dovrà essere individuata, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell’attività di riferimento, in via unitaria, garantendo anche ad atleti non professionisti adeguate tutele e coperture in ambito assicurativo, previdenziale e fiscale.

A tutt’oggi, l’art. 5 co. 2 lett. d) D.Lgs. 242/1999 attribuisce al Consiglio Nazionale del CONI il compito di stabilire – nell’ambito di ciascuna Federazione sportiva nazionale – i criteri per la distinzione dell’attività sportiva dilettantistica da quella professionistica. A tutti gli atleti non professionisti (a prescindere dalla disciplina di appartenenza) viene preclusa qualsiasi forma di lavoro – sia autonomo che subordinato – con i conseguenti svantaggi e carenze di tutele in materia contrattuale, assistenziale e previdenziale.

La nuova normativa è dunque chiamata ad intervenire in un’ottica di riallineamento con le previsioni dell’orientamento comunitario, secondo il quale deve essere data rilevanza, non alla formale distinzione tra sportivo professionista e dilettante, bensì alla natura economica o meno dell’attività svolta.

In quest’ottica è demandato dalla predetta Legge, di provvedere anche al riordino del CONI, definendone il perimetro di operatività (in un’ottica di maggior autonomia delle diverse Federazioni Sportive Nazionali) e i compiti di vigilanza affinché lo stesso verifichi che le attività sportive delle diverse Federazioni siano svolte in armonia con gli indirizzi e le linee guida del Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

Infine, è previsto (sub art. 6) anche il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti, con particolare focus sulla professione dell’agente sportivo. La delega al Governo prevede una ampia riforma anche di tale ruolo, nell’ottica di garantire autonomia, trasparenza e indipendenza a tale figura, con l’introduzione “di norme per la disciplina dei conflitti di interessi, che garantiscano l’imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l’attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria”.

Si tratta dunque di una riforma a 360°, finalizzata a disciplinare un istituto – quello del rapporto di lavoro sportivo – fin qui scarsamente normato, che porterà rilevanti novità nell’ordinamento sportivo e destinato senz’altro ad impattare sugli operatori del settore, sia società sportive che atleti.

Leave a comment

La “Certificazione B Corporation” è un marchio che viene concesso in licenza da B Lab, ente privato no profit, alle aziende che, come la nostra, hanno superato con successo il B Impact Assessment (“BIA”) e soddisfano quindi i requisiti richiesti da B Lab in termini di performance sociale e ambientale, responsabilità e trasparenza.

Si specifica che B Lab non è un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (UE) n. 765/2008 o un organismo di normazione nazionale, europeo o internazionale ai sensi del Regolamento (UE) n. 1025/2012.

I criteri del BIA sono distinti e autonomi rispetto agli standard armonizzati risultanti dalle norme ISO o di altri organismi di normazione e non sono ratificati da parte di istituzioni pubbliche nazionali o europee.