La semplice consegna di programmi radiotelevisivi a emittenti che poi li diffondono secondo la Corte di Giustizia non è...
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha esaminato la nozione di atto di comunicazione al pubblico per stabilire se un soggetto che consegni programmi mediante tecnica di “immissione diretta”, utilizzando cioè una linea privata punto a punto che non rende possibile la visione del programma al pubblico generico, sia obbligato al versamento di un equo compenso agli autori in relazione a detti programmi. La decisione, adottata con sentenza del 19 novembre 2015 (causa C 325/14) stabilisce che non effettua comunicazione al pubblico chi, anche se emittente televisiva, utilizza tale tecnica di “immissione diretta” unicamente per consegnare tali programmi ai propri clienti che li distribuiranno poi agli abbonati (via satellite, via cavo o linea xDSL) e sui quali graverà l’obbligo di corrispondere l’equo compenso agli autori.