La sentenza dichiarativa di fallimento è condizione obiettiva di punibilità
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza c.d. “Santoro” n. 13910 del 2017, di cui sono state depositate le motivazioni il 22 marzo 2017, ha affermato che la sentenza dichiarativa di fallimento, nei reati di bancarotta prefallimentare, è da considerarsi come condizione obiettiva di punibilità ex art. 44 c.p. e non come elemento costitutivo del reato in quanto si tratta di un evento estraneo alla sfera volitiva dell’agente e che non aggrava l’offesa cagionata ai creditori. Viene quindi ristretta l’area del penalmente rilevante ai soli casi in cui alle condotte che offendono gli interessi dei creditori, segua la dichiarazione di fallimento. Ne derivano conseguenze rilevanti, in particolare per quanto riguarda il termine di prescrizione che decorre quindi dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento e per quanto riguarda la competenza territoriale, che appartiene al giudice del luogo nel quale si è verificata la condizione.