La tettoia va rimossa, se non rispetta le distanze, anche se autorizzata dal Comune
La sesta sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21241 del 28 agosto 2018, ha stabilito che, in tema di distanze, va rimossa la tettoia in legno che non rispetta la distanza minima dal confine, anche se la costruzione della stessa è stata autorizzata dal Comune.
La concessione amministrativa, infatti, non indice affatto sui rapporti di natura privatistica tra proprietari limitrofi quando riguarda un’opera solida e stabile non preesistente.