La trasposizione teatrale di un’opera letteraria non è sovrapponibile alla riduzione cinematografica
Con sentenza resa il 19/01/2018, la Corte d’Appello di Genova ha stabilito che l’art. 50 LDA – che impone al produttore cinematografico di completare e proiettare l’opera in termini precisi – è “norma espressamente dettata per la riproduzione cinematografica dell’opera […] ed ha l’evidente scopo di tutelare l’autore (o suoi aventi causa) per evitare che il produttore dell’opera imponga al cedente tempi di realizzazione inusitatamente lunghi”.
Nel caso di specie, il giudizio era stato avviato dalla società titolare dei diritti di utilizzazione economica sul romanzo “Il Gattopardo”, nei confronti di una compagnia teatrale che ne aveva realizzato una trasposizione teatrale non autorizzata. Sebbene la compagnia abbia provato a sostenere l’equiparabilità tra opera cinematografica e teatrale, la Corte ha riconosciuto che la prima era stata realizzata nei termini fissati dalla LDA e dal contratto di cessione dei diritti, mentre in relazione alla seconda non esiste alcun termine di decadenza.
Pertanto, la libera scelta del titolare di non sfruttare tutte le potenzialità dell’opera (ossia di non realizzare una versione teatrale) non vale quale rinuncia, posto che la trasposizione teatrale potrà avvenire in esclusiva entro il termine di durata del diritto d’autore (70 anni dalla morte dell’autore).