La tutela dell’idea creativa nell’ordinanza del Tribunale di Torino
L’occasione per ritornare su questo tema è offerto dall’ordinanza pronunciata in data 31 marzo 2015 dal Tribunale di Torino relativa ad una vertenza che ha visto contrapposti, in sede cautelare e d’urgenza e successivo reclamo, un art director e l’agenzia pubblicitaria di cui lo stesso era dipendente.
Il ricorrente ha agito in giudizio in via d’urgenza affermando di essere autore dell’idea creativa alla base dello spot pubblicitario “Fiat 500 cult yacht”. Tale idea era stata da lui elaborata in uno script che era stato illustrato nel corso di una riunione interna all’agenzia e poi presentato al cliente che però non l’aveva, alla fine, approvata e pianificata.
Successivamente, l’art director era stato posto in cassa integrazione a zero ore nell’ambito di un più generale progetto di riduzione del personale dell’agenzia.
L’idea contenuta nello script veniva, quindi, a distanza di tempo ripresa in considerazione, sviluppata da colleghi del ricorrente, approvata da Fiat e (addirittura) premiata in un Festival Internazionale.
Il ricorrente chiedeva allora che venisse accertata la propria qualità di autore o, in subordine, coautore dello spot Fiat e che fosse ordinato all’agenzia di rettificare presso l’Organizzazione del Festival l’attribuzione del relativo riconoscimento, oltreché presso l’agenzia e la committente Fiat.
Con ordinanza 10 novembre 2014 il Tribunale di Torino respingeva il ricorso per difetto di fumus boni juris escludendo che l’apporto del creativo si fosse “concretato in un’opera tutelabile ai sensi della legge sul diritto d’autore”. Il Tribunale di Torino riconosceva però che il ricorrente fosse “autore dell’idea fondante lo spot pubblicitario”.
In sede di reclamo, il Collegio prendeva le mosse da tale conclusione condivisa, per giungere quindi a conclusioni nettamente opposte.
Osservava il Collegio come ciò di cui si discuteva non era se lo script potesse, o meno, autonomamente considerarsi opera dell’ingegno. “Lo script … non è l’opera tutelata ma è il supporto, lo strumento, attraverso cui si è realizzato il concorso del ricorrente alla creazione dell’opera”.
Fermo restando tale indiscutibile punto di partenza, il Collegio passa a ragionare se, in concreto, il contributo dato dal ricorrente gli dia o meno titolo per qualificarsi come autore o coautore morale dello spot, opera d’ingegno.
Il giudizio positivo viene motivato in considerazione del fatto che “l’idea guida della reclame comprensiva di tutti gli elementi caratteristici” fosse già presente nello script; “destinatari del messaggio, modalità di presentazione del prodotto, ambientazione, voce narrante, svolgimento della “storia”, battuta finale sono pressoché identici. Non pare dunque seriamente contestabile che l’autore dello script abbia fornito, in questo caso concreto, un contributo necessario e determinante alla realizzazione dello spot”.
Una corretta e completa analisi delle motivazioni dell’ordinanza smentisce, dunque, coloro che, all’indomani delle prime notizie circolate in rete, hanno plaudito ad una decisione definita come avanguardista, idonea a smontare i principi cardine della legge sul diritto d’autore.
Non è così! Il Tribunale di Torino conferma, infatti, come l’idea pubblicitaria continui a non essere tutelata dalla legge sul diritto d’autore.
Laddove però l’idea pubblicitaria sia costituita, come nel caso di specie, da una progettazione compiuta dello spot, contenuta in un supporto cartaceo, che ha indiscutibilmente costituito il punto di partenza per l’ulteriore elaborazione di altri soggetti che vi hanno lavorato e che sono stati riconosciuti autori della pubblicità, come nel caso in esame, è del tutto coerente sotto il profilo fattuale ed in linea con la Legge sul diritto d’autore il riconoscimento della qualità di coautore anche a chi ha elaborato lo script.