La validità del precetto resta sospesa
Un dubbio è sorto in ordine all’atto di precetto, e cioè se si applica la sospensione per emergenza coronavirus ad alcuni atti non propriamente “processuali”, in quanto atti di parte, come – appunto – l’atto di precetto.
Sul punto è intervenuta ora la Corte Suprema di Cassazione con la Relazione n. 28 del 1° aprile 2020. Al punto 2.2 precisa che: “La sospensione dei termini opera poi per tutti gli atti processuali, compresi quelli necessari per avviare un giudizio di cognizione o esecutivo (atto di citazione o ricorso, ovvero atto di precetto), come per quelli di impugnazione (appello o ricorso per cassazione)… Viene così espressamente confermato l’orientamento della S.C. a tenore del quale la nozione di “termine processuale”, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, essendo espressione di un principio immanente nel nostro ordinamento, non può ritenersi limitata all’ambito del compimento degli atti successivi all’introduzione del processo, dovendo invece estendersi anche ai termini entro i quali lo stesso deve essere instaurato, purché la proposizione della domanda costituisca l’unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso”.
La precisazione della Cassazione quindi sembra aver dissipato i dubbi in merito alla applicabilità della sospensione straordinaria Covid-19 anche al termine di efficacia del precetto ex art. 481 c.p.c.