L’appaltatore non ha diritto al risarcimento se la sua riserva non è iscritta dopo il blocco dei lavori
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11647 del 7 giugno 2016, ha stabilito che, in tema di appalto di opera pubblica, l’appaltatore non ha diritto ad ottenere alcun risarcimento se non ha formulato la sua riserva contro la sospensione dei lavori appena si è reso contro che tale sospensione avrebbe potuto danneggiarlo.
Quando i lavori sono bloccati per una ragione che l’impresa ritiene insussistente, in quanto non prevista né dalla legge né dall’accordo contrattuale, l’appaltatore non può provvedere solo alla ripresa dei lavori ma deve eccepirlo immediatamente, inserendo la sua riserva nel verbale di sospensione e iscrivendo regolare domanda nel registro di contabilità, altrimenti finisce per aggravare il compenso complessivo a carico della stazione appaltante.