Lavoro | Incostituzionale l’insussistenza “manifesta” del fatto alla base del licenziamento
Con la sentenza n. 125/2022, depositata lo scorso 19 maggio, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), come modificato dalla Legge n. 92/2012, limitatamente alla parola “manifesta”.
Come è noto, tale norma prevede, con riferimento ai licenziamenti intimati per un motivo di carattere oggettivo, un’ipotesi di reintegrazione del dipendente licenziato nel posto di lavoro, a condizione che venga accertata in giudizio l’insussistenza del fatto alla base del recesso che, tuttavia, deve risultare anche “manifesta”.
Proprio in relazione a tale aggettivo è stata sollevata – da parte del Tribunale di Ravenna, sezione lavoro – questione di legittimità costituzionale, per violazione, tra gli altri, del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, che la Corte ha ritenuto fondata.
In particolare, dopo aver ribadito che, in generale, la reintegrazione non costituisce l’unico possibile paradigma attuativo dei principi costituzionali, la Corte ha evidenziato come nel sistema di tutele costruito dalla Legge “Fornero” la reintegrazione si incardina sulla nozione di insussistenza del fatto, aspetto qualificante di legittimità del licenziamento (sia oggettivo che soggettivo).
In questo senso, la previsione del carattere “manifesto” di una insussistenza del fatto presenta, secondo la Corte, profili di irragionevolezza intrinseca, costituendo, anzitutto, criterio dal carattere indeterminato, che presta il fianco ad incertezze applicative e può condurre a soluzioni difformi, con conseguenti ingiustificate disparità di trattamento.
Inoltre, il suddetto requisito demanderebbe al giudice una valutazione sfornita di ogni criterio direttivo e per di più priva di un plausibile fondamento empirico, riverberando i suoi effetti anche sull’efficienza del processo, onerando infatti le parti di un’ulteriore verifica circa la più o meno marcata graduazione dell’eventuale insussistenza del fatto.
Circostanza quest’ultima che, condivisibilmente, secondo la Corte non ha ragion d’essere, poiché la sussistenza (o meno) di un fatto evoca una alternativa netta, che l’accertamento del giudice è chiamato a sciogliere in termini positivi o negativi, senza possibilità di “controvertibili graduazioni”.
Si tratta del secondo intervento della Corte Costituzionale su questa specifica norma, che segue, dopo appena un anno, la sentenza n. 59/2021, la quale aveva a sua volta dichiarato l’illegittimità costituzionale della stessa nella parte in cui prevedeva, in caso di manifesta insussistenza del fatto, la mera possibilità per il giudice di disporre la reintegrazione nel posto di lavoro.
La pronuncia in commento restituisce certamente una maggiore certezza del diritto, eliminando vari dubbi interpretativi che la formulazione originaria della norma aveva generato.
Per altro verso, risulta ulteriormente ampliato lo spettro di applicazione della tutela reintegratoria in ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, rendendo difficile ipotizzare a quali casistiche, per contro, possa trovare applicazione la residuale tutela indennitaria, prevista per le altre ipotesi in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo.
La Corte, sul punto, pare suggerire la soluzione: rientra nell’area della tutela indennitaria il mancato rispetto della buona fede e della correttezza nella scelta dei lavoratori da licenziare, quando questi appartengono a personale omogeneo e fungibile (violazione dei cosiddetti “criteri di scelta”).