L’avvalimento infragruppo nel nuovo codice degli appalti
Con la recentissima sentenza del 13 febbraio 2018 n. 907 il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha osservato che l’art. 89 d.lgs. n. 50/2016 non riproduce più, per il c.d. avvalimento infragruppo, le facilitazioni probatorie previste nell’art. 49, comma 2, lettera g), dell’abrogato d.lgs. n. 163/2006, che, in luogo del contratto di avvalimento, prevedeva la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Il Consiglio di Stato ha precisato, a tale ultimo riguardo, che nel regime previgente, oltre alla dichiarazione dell’impresa concorrente avvalsa, doveva ritenersi necessario un richiamo, nella dichiarazione sostituiva attestante il tipo di collegamento societario, di una dichiarazione unilaterale dell’impresa ausiliaria o di un altro titolo costitutivo di una obbligazione già precedentemente assunta dall’impresa ausiliaria nei confronti della concorrente, avente ad oggetto la messa a disposizione dei requisiti e delle risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Nel nuovo regime invece il contratto di avvalimento, ai sensi dell’art. 89 d.lgs. n. 80/2016, deve ritenersi necessario anche negli avvalimenti infragruppo.