L’azienda è in crisi; l’amministratore latita; cosa possono fare i soci della S.r.l.?
In periodi di crisi come quello che stiamo vivendo, capita non di rado di osservare che un amministratore di una S.r.l. – senza volerne qui indagare le ragioni – non si attivi per convocare i soci per permettere loro di prendere decisioni sulle sorti della società e dell’attività aziendale (come, ad esempio, finanziare o ricapitalizzare la società, cercare nuovi investitori, chiudere l’attività e porre in liquidazione la società).
Innanzi tutto, i soci di una S.r.l. che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale possono autonomamente convocare un’assemblea perché si pronunci su argomenti ritenuti rilevanti. Lo ha recentemente confermato il Tribunale di Milano, richiamando l’interpretazione dell’art. 2479 c.c. già fornita in passato dalla Corte di Cassazione. Il Tribunale di Milano, in particolare, afferma che non si possa interpretare la normativa e lo statuto di una S.r.l., per sua natura più flessibile S.p.A. e con una partecipazione diretta dei soci all’attività sociale, assegnando di fatto agli amministratori e sindaci la possibilità di impedire la formazione delle deliberazioni assembleari nelle materie di competenza dei soci. In altre parole, anche quando lo statuto assegna solo agli amministratori il potere di convocazione dell’assemblea, se gli amministratori non provvedono, i soci che rappresentino almeno il 33% possono procedere alla convocazione. Sarà comunque necessario per i soci rispettare le formalità previste dallo statuto, ad esempio per quanto riguarda il termine di preavviso ed il luogo della comunicazione.Tribunale di Milano, sentenza del 13 marzo 2020
In un’altra recente sentenza, il Tribunale di Milano ha valutato il caso in cui un amministratore non ha provveduto a pagare i debiti della società verso l’Erario.
In generale, com’è ovvio, gli amministratori devono utilizzare le risorse economiche della società stessa per il pagamento i debiti, e il mancato pagamento li espone ad un’azione di responsabilità per i danni arrecati alla società oltre che ai creditori sociali.
Tuttavia, la responsabilità degli amministratori può essere diversa a seconda che la società abbia oppure non abbia la liquidità necessaria per far fronte al pagamento delle tasse: (a) se la società ha (o aveva) la liquidità necessaria, l’amministratore risponderà dei danni procurati alla società in misura pari alle sanzioni, agli interessi ed agli aggi addebitati dall’Erario alla società stessa, nella misura determinata dall’accertamento tributario ovvero dalla cartella esattoriale; (b) se invece la società si trova (o si trovava) in una situazione finanziaria tale da non permettere il pagamento delle tasse ma l’amministratore che ha proseguito illegittimamente l’attività economica, risponderà dei danni nella misura pari al debito per le sanzioni, gli interessi e agli aggi addebitati alla società anche con riferimento a quei debiti erariali non pagati che la società non avrebbe contratto se fosse stata tempestivamente posta in liquidazione ed avesse, di conseguenza, cessato l’attività.
Tribunale di Milano, sentenza del 3 aprile 2020
Tribunale di Milano, sentenza del 13 marzo 2020