Le Sezioni Unite si pronunciano in tema di accessione degli edifici costruiti sul terreno comune da uno dei comproprieta...
Con la sentenza del 16 febbraio 2018 n. 3873 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno definito il contrasto sorto fra le sezioni ordinarie del medesimo giudice di legittimità e riguardanti l’operatività, o meno, dell’art. 934 c.c. rispetto al caso in cui la costruzione accedente al terreno comune sia stata edificata da uno dei comproprietari senza il permesso dell’altro.
In particolar modo, un orientamento più risalente ha ritenuto che un edificio sorto su un suolo di proprietà comune, in base al principio dell’accessione è anch’esso comune, non rilevando quindi, ai fini dell’attribuzione della proprietà esclusiva di uno dei proprietari, ulteriori circostanze non espressamente contemplate dalla normativa in tema di accessione, quali, ad esempio, il possesso esclusivo di un piano della costruzione o la diversa partecipazione alle spese fra i comproprietari (Cass. Civ. 11120/1997). All’opposto, più recentemente, altra sezione ha reputato che l’art. 934 c.c. debba operare solo in caso di costruzioni su terreno altrui, mentre per quelle realizzate sul terreno comune da uno dei comproprietari (o, a fortiori, dei condomini) debbano applicarsi in via esclusiva gli articoli del codice civile in tema di comproprietà e condominio (Cass. Civ. 7523/2007).
Con la presente pronuncia, le Sezioni Unite hanno optato per una soluzione ermeneutica in senso favorevole al primo dei due orientamenti, argomentando la propria decisione sulla base di un’interpretazione maggiormente aderente al dettato normativo degli artt. 934 e segg. c.c. ed osservando inoltre che, in caso contrario, ritenendo non operante l’istituto dell’accessione, si sarebbe introdotto, in via pretoria, nell’ordinamento un nuovo caso di acquisto di proprietà a titolo originario, violando la riserva di legge approntata in materia.