Legge di bilancio 2025: deducibilità delle spese di rappresentanza, vitto e alloggio e disciplina delle auto aziendali
Il disegno di legge di bilancio 2025 (“ddl bilancio”) prevede nuovi requisiti per la deduzione delle spese di rappresentanza e di quelle di vitto e alloggio nonché nuovi criteri per la determinazione dell’imponibile per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.
Entrando nel dettaglio, l’art.10 del ddl bilancio stabilisce che le spese di rappresentanza e quelle relative agli omaggi saranno deducibili solo qualora sostenute tramite mezzi di pagamento “tracciabili”, quali versamenti bancari e postali ovvero con le modalità indicate nell’articolo 23, dlgs 241/1997, comprendenti carte di debito, credito e prepagate.
Tale novità dovrebbe entrare in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2024 (i.e., dal 2025 per i soggetti “solari”) e non pregiudica in alcun modo l’applicazione dei limiti posti dall’art.108, comma 2, TUIR ma, anzi, rappresenta esclusivamente un’altra condizione da rispettare affinché tali spese possano essere dedotte dal reddito d’impresa.
La disposizione prevede una restrizione analoga per la deduzione delle spese di vitto e alloggio e per i rimborsi analitici relativi ai viaggi e ai trasporti tramite autoservizi pubblici non di linea, tra i quali taxi e noleggio con conducente. La modifica riguarda sia i costi sostenuti per rimborsi spese erogati ai dipendenti sia quelle relative ai lavoratori autonomi, restando inalterati i limiti già previsti dall’art.95, commi 1 a 3, TUIR.
È importante sottolineare come le disposizioni sopra commentate assumano – a differenza di quanto previsto dagli artt.95 e 108 del TUIR – efficacia anche con riguardo alla determinazione del valore della produzione IRAP.
Parallelamente, l’articolo 7 del ddl bilancio introduce un cambiamento sostanziale nel trattamento fiscale delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.
Il valore del fringe benefit, infatti, non sarà più calcolato sulla base delle emissioni di CO2 bensì esclusivamente in base alla tipologia di alimentazione del veicolo.
Le autovetture elettriche e ibride plug–in beneficeranno di coefficienti fiscali più favorevoli, mentre quelle ibride (anche full hybrid) e quelle con motore termico subiranno un inasprimento della tassazione, soprattutto quelle che emettono tra 61 e 160 g/km di CO2.
Le nuove disposizioni troveranno applicazione in riferimento agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione aventi ad oggetto contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025; in merito all’interpretazione delle espressioni veicoli “di nuova immatricolazione” e “concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025”, è plausibile che possano restare validi i chiarimenti resi dall’Amministrazione finanziaria in vigenza della precedente normativa (si veda al riguardo la risoluzione 46/E del 2020).
Pertanto, è ragionevole ritenere che la normativa trovi applicazione con riferimento ai veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2025 e per i quali l’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro è sottoscritto a partire dalla stessa data.
La determinazione del valore imponibile sarà calcolata sulla base del 50% dell’importo relativo al costo di percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, al netto di eventuali trattenute al dipendente.
Tuttavia, per i veicoli totalmente elettrici e ibridi plug–in, si applicheranno, come detto, percentuali ridotte, pari rispettivamente al 10% e al 20%. Le vetture che non rientrano in tali categorie vedranno, pertanto, un incremento della tassazione che potrebbe indurre dipendenti e aziende a mantenere i veicoli attualmente in uso rinviando l’acquisto di auto nuove.