Legge di stabilità 2016: novità in materia di autotrasporto.
La legge n.208 del 28 dicembre 2015 (“Legge di Stabilità 2016”) pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2015, all’articolo 1, ha introdotto importanti novità in materia di trasporto internazionale oltre che agevolazioni fiscali e misure a sostegno dell’autotrasporto.
In sintesi:
(i) il comma 645 garantisce, anche per il 2016, il credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all’elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, escludendo i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. Il 15 % del risparmio effettuato sarà indirizzato a interventi per favorire l’acquisto di mezzi di ultima generazione destinati al servizio dell’autotrasporto di merci su strada;
(ii) i commi 647 e 648 intervengono con misure di sostegno (contributi per l’attuazione di progetti e per servizi di trasporto ferroviario in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia) in favore dell’ intermodalità. L’individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi saranno disciplinate con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da sottoporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
(iii) il comma 650 rifinanzia la sezione speciale per l’autotrasporto istituita nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;
(iv) il comma 651 riconosce, a decorrere dal 1 gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, la possibilità di ottenere l’esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nella misura dell’80 per cento. Il beneficio è riconosciuto dall’ente previdenziale sulla base della priorità cronologica delle domande;
(v) il comma 650 stabilisce una riduzione delle deduzioni forfettarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori. A tal fine si stabilisce che esse spettino in misura unica (rispetto all’attuale distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali) per i trasporti effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa e nella misura del 35% di tale importo per i trasporti effettuati all’interno del comune;i
(vi) il comma 653 introduce una rilevante modifica in materia di trasporto internazionale introducendo l’articolo 46-ter alla legge 298/74, istitutiva dell’albo internazionale dell’autotrasporto. Ai sensi dell’articolo 46-ter, viene introdotto l’obbligo di esibire la prova documentale del trasporto (CMR, cd. “lettera di vettura internazionale”). La norma è volta a sanzionare i vettori che non forniscono una documentazione idonea a dimostrare il trasporto internazionale di merci in corso di svolgimento. Sono istituite sanzioni amministrative da € 400 a € 1.200 e il fermo del mezzo nel caso in cui tale prova documentale non venga esibita e, in ogni caso, per non più di 60 giorni. Si prevedono, inoltre, sanzioni più severe da 2.000 € a 6.000 nel caso in cui la prova documentale non sia compilata correttamente o presenti delle irregolarità nella compilazione.