Legittima la perquisizione ma niente sequestro presso lo studio dell’avvocato indagato per reato fiscale
Secondo la Cassazione (sent. n. 28069, depositata il 7.6.17), è legittima la perquisizione effettuata presso i luoghi di svolgimento dell’attività dell’avvocato indagato per reato fiscale (art. 10 D.Lgs. 74/2000, per essersi reiteratamente rifiutato di esibire le scritture contabili nel corso di una verifica fiscale) poiché le garanzie previste dall’art. 103 c.p.p. (tra cui, il previo avviso al Consiglio dell’Ordine) non tutelano “chiunque” eserciti la professione legale, ma solo colui che riveste la qualità di difensore in forza di uno specifico mandato. Illegittimo invece il sequestro della documentazione attinente l’attività professionale, non essendo emersi indizi che dimostravano che tale documentazione costituiva corpo del reato ipotizzato a carico del professionista. Tale sequestro, conclude la Corte, costituisce pertanto una indebita e non necessaria ingerenza nella sfera dell’attività difensiva svolta dall’indagato nei confronti di soggetti terzi estranei al reato.