L’embedding non costituisce violazione del diritto d’autore
L’embedding non costituisce violazione del diritto d’autore
Con l’ordinanza del 21 ottobre 2014, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è tornata ad esprimersi su uno dei più controversi temi relativi alla tutela del diritto d’autore nell’era dell’informazione digitale, chiarendo che non costituisce violazione del diritto d’autore l’embedding su un sito web di video già liberamente disponibili all’interno di un altro sito web.
La Corte di Giustizia ha enunciato tale principio in occasione di un rinvio pregiudiziale presentato da un giudice tedesco nell’ambito di una controversia sorta in Germania tra BestWater International GmbH (“BestWater”), una società tedesca che opera nel settore dei filtri per l’acqua, e due agenti di una ditta concorrente, denunciati dalla BestWater per aver linkato nelle loro pagine Web un video commerciale della BestWater pubblicato su YouTube (Causa C-348/13).
La BestWater lamentava che fosse stato violato il suo diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico del video in questione, ai sensi dell’art. 3 della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.
Con l’ordinanza in commento, non ancora pubblicata, la Corte ha rilevato che il fatto di mettere a disposizione su un sito Internet dei collegamenti cliccabili verso opere protette, pubblicate senza alcun limite di accesso su un altro sito (in questo caso YouTube), deve essere qualificato come “messa a disposizione” e, di conseguenza, come “atto di comunicazione” ai sensi della disposizione citata. Tuttavia, come risulta da costante giurisprudenza, la comunicazione in questione non è rivolta ad un pubblico nuovo, ossia ad un pubblico ulteriore rispetto a quello al quale si rivolgeva la comunicazione iniziale effettuata tramite YouTube, ma esattamente allo stesso pubblico cui si rivolgeva la comunicazione iniziale.
Di conseguenza, a parere della Corte, la semplice messa a disposizione di un video, non modificato ma semplicemente condiviso sfruttando un meccanismo di condivisione messo legalmente a disposizione da una piattaforma di videosharing, non richiede un ulteriore e preventivo consenso dei titolari del diritto d’autore e non integra pertanto una violazione del diritto d’autore, neppure quando la visione è consentita agli utenti Internet che cliccano sul link, avendo l’impressione che l’opera sia loro mostrata dal sito stesso e non da un altro sito.
Ciò non varrebbe, invece, qualora l’embedding consentisse agli utenti del sito sul quale esso si trova di aggirare misure di restrizione adottate al fine di rendere disponibile l’opera protetta ai soli abbonati, poiché in tale ipotesi, si tratterebbe di un pubblico “nuovo”, non preso in considerazione quale pubblico potenziale dai titolari del diritto d’autore al momento del rilascio dell’autorizzazione alla comunicazione iniziale.
Vale la pena segnalare, in conclusione, che alla stessa conclusione la Corte era pervenuta anche in un precedente caso, nel quale il titolare di un sito internet (Retrieve Sverige AB) aveva inserito nelle proprie pagine web dei collegamenti cliccabili (ipertestuali) che rinviavano al sito internet del quotidiano Göteborgs-Posten, consentendo ai propri utenti di accedere ad alcuni articoli pubblicati proprio sulla pagina internet del Göteborgs-Posten (causa C-466/12 Nils Svensson e al. v. Retrieve Sverige AB).
E proprio in espressa applicazione dei principi enunciati nel caso Svensson, l’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha archiviato un procedimento avviato, ai sensi del regolamento sulla tutela del diritto d’autore on line, su istanza dell’autore di dieci “mappe concettuali” presenti sul sito www.mappe-scuola.com, che lamentava che le stesse fossero state rese disponibili su un sito di terzi (il sito www.risorsedidattiche.net) senza autorizzazione (Delibera AGCOM n. 67/14/CSP).
L’AGCOM, richiamando l’art. 16 della legge n. 633/41, che ha recepito nell’ordinamento italiano l’art. 3 della direttiva 2001/29/CE sopra richiamato ed in ossequio all’obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale rispetto al diritto dell’Unione Europea, ha ritenuto che nel caso in questione non vi fossero i presupposti per ritenere sussistente la violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi, dal momento che i link riportati sul sito www.risorsedidattiche.net conducono ora, per effetto del comportamento conformativo adottato a seguito del contraddittorio instauratosi con l’AGCOM, al sito dove le opere sono già rese liberamente disponibili al pubblico da parte del titolare dei diritti sulle stesse.