L’esecuzione degli obblighi di fare deve svolgersi nei limiti del dettato del titolo esecutivo
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9280/2017, ha ribadito il principio di diritto, fondamento dell’esecuzione forzata in forma specifica, secondo cui “l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare (artt. 612 e ss. c.p.c.) deve svolgersi in perfetta aderenza e nei limiti del dettato del titolo esecutivo”, non essendo possibile che l’esecuzione si estenda sino alla realizzazione di opere ulteriori e non previste dal titolo stesso. A nulla vale il fatto che dette opere possano essere necessarie o comunque opportune a tutela dei diritti dell’esecutato inadempiente, tenuto conto che questi ha la facoltà di provvedere direttamente all’obbligo di fare, posto a suo carico.
Nel caso di specie, la Corte, in considerazione di tale principio, ha rigettato la richiesta di risarcimento danni avanzata dall’esecutato che non aveva provveduto spontaneamente all’eliminazione di un illegittimo scolo delle acque piovane e che era rimasto pregiudicato dai lavori di ripristino compiuti in stretta esecuzione di quanto previsto dal titolo esecutivo.