L’estinzione del debito tributario mediante compensazione con altri crediti fiscali è efficace anche ai fini penali
Con la sentenza n. 2579/2021 (depositata il 7 luglio scorso), la Corte di Cassazione ha affermato il principio in base al quale, una volta che il contribuente, imputato per un reato fiscale, abbia definito i debiti erariali con l’Amministrazione Finanziaria, con la conseguente estinzione della relativa pretesa, deve procedersi alla revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto ai sensi dell’art. 12 bis d.lgs. 74/2000; ciò, e qui sta il punto, indipendentemente dal fatto che l’estinzione di detto debito sia avvenuta mediante compensazione con i crediti fiscali vantanti dal contribuente.
La vicenda riguardava un sequestro preventivo disposto in relazione a varie ipotesi di reato fiscale commesse nell’ambito di un Consorzio e per diversi periodi d’imposta. Per uno di essi, in particolare, la pretesa del Fisco era stata assolta mediante compensazione con altri crediti fiscali a seguito di un accertamento con adesione (tanto che l’Agenzia delle Entrate aveva rilasciato un’attestazione circa l’avvenuta definizione dei rilievi sollevati).
Secondo il Tribunale del Riesame adito dall’imputato, tuttavia, la compensazione legale mediante crediti fiscali doveva essere considerata un mezzo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento, pertanto, non rientrante nel novero delle ipotesi previste dall’art. 12 bis d.lgs. 74/2000 (in base al quale “la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro”). A sostegno del rigetto dell’istanza di revoca del sequestro, il Riesame richiamava una recente decisione della Corte di Cassazione che aveva escluso l’applicazione della causa di non punibilità ex art. 13 d.lgs. 74/2000 in un caso analogo, facendo leva sulla nozione di “pagamento” espressamente richiamato nella norma in esame (nr. 17806/2020).
Nella decisione in commento, la Corte, parte invece da un altro presupposto, condivisibile e più coerente con il sistema: laddove la pretesa del Fisco sia stata soddisfatta (nel senso che non residuerebbe ulteriore possibilità di ripresa in relazione agli specifici rilievi sollevati) a nulla rilevano le modalità attraverso le quali il debito fiscale è stato estinto, con l’ulteriore conseguenza che anche la compensazione può quindi essere annoverata fra le modalità di adempimento dell’obbligazione tributaria.
D’altra parte, diversamente ragionando, in tutti quei casi (frequenti nella prassi) in cui il contribuente/imputato ricorre alla compensazione per estinguere i propri debiti fiscali, costui si esporrebbe al rischio di vedere duplicata la somma da corrispondere (una volta, mediante compensazione, una volta mediante confisca) senza potersi avvantaggiare peraltro degli strumenti premiali previsti dalla normativa (causa di non punibilità o applicazione di circostanze attenuanti, ad esempio) o di non poter eventualmente accedere al patteggiamento.