Letti e vacanze separate: è davvero esclusa la riconciliazione tra coniugi?
Due coniugi si separano nel 2003, ma il Tribunale di primo grado non pronuncia il divorzio accogliendo la tesi dell’avvenuta riconciliazione tra i coniugi.
La Corte d’appello di Milano si pronuncia in maniera analoga al Tribunale e il caso arriva al vaglio della Cassazione.
Il Tribunale aveva rilevato che, affinché vi sia riconciliazione tra i coniugi a seguito della pronuncia di separazione, deve sussistere ‘la ricomposizione della comunione coniugale di vita, ossia la ripresa di relazione reciproche, oggettivamente rilevanti, che si siano concretizzate in un comportamento inequivoco, incompatibile con lo stato di separazione’.
Nel caso di specie, marito e moglie, dopo la pronuncia della separazione, avevano continuato:
– a convivere nella casa coniugale dal 2004 al 2012, con entrambi i figli;
– a condurre una vita comune;
– a trascorrere le vacanze insieme, sebbene il marito facesse anche delle vacanze da solo;
– a far visita ai parenti e a riceverli nella loro casa.
I testimoni, sentiti in corso di causa, avevano riferito che la convivenza era cessata nel 2012 perché la moglie si era stancata delle vane promesse del marito di interrompere la relazione extraconiugale instaurata con altra donna.
Secondo la Corte di Cassazione, contrariamente a quanto sostiene il marito ricorrente, non è vero che l’elemento decisivo per il Tribunale sia stata la mera ripresa della coabitazione. La ripresa della coabitazione, considerata isolatamente, non è rilevante per stabilire se c’è stata riconciliazione tra i coniugi.
Anche il fatto che i coniugi dormissero in letti separati o facessero, talvolta, vacanze separate sono elementi, in astratto, privi di decisività.
Secondo il Tribunale era stata la relazione extraconiugale intrattenuta dal marito a causare, a distanza di parecchi anni, la cessazione della convivenza ripresa.
Tutti questi elementi, valutati dal Tribunale nella loro complessità, hanno dimostrato che la riconciliazione tra i coniugi era effettivamente avvenuta.
La Corte di Cassazione è d’accordo (Cass. Civ., ordinanza n. 11636/2020): la moglie era stata in grado di dimostrare la riconciliazione, pertanto, non può trovare accoglimento il ricorso del marito.
Non ha rilievo neppure il fatto che i coniugi avessero nel frattempo chiesto ed ottenuto una modifica delle condizioni della separazione poiché il thema decidendum di tale procedimento è rappresentato dall’esistenza di rilevanti mutamenti delle condizioni di fatto poste a base della decisione e non da altri profili, quali, appunto, la valutazione della riconciliazione, che restano sottratti al giudicato.
Nessun rilievo neppure al fatto che il marito avesse dato adempimento alle condizioni economiche stabilite con la separazione, circostanza non incompatibile con la riconciliazione, potendo rappresentare uno dei modi nei quali si esprime il dovere di contribuzione famigliare.