L’ex amministratore può citare in giudizio sia il condominio che i singoli condomini morosi
La seconda sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27363 del 29 ottobre 2018, ha stabilito che, in tema di somme di denaro anticipate, la natura parziaria dell’obbligazione dei condomini non limita la rappresentanza processuale dell’ex amministratore del condominio, il quale può indifferentemente evocare in giudizio i singoli condomini morosi oppure il condominio in persona dell’amministratore pro tempore.
L’ex amministratore, pertanto, potrà conseguire, in entrambi i casi, un titolo da mettere in esecuzione avverso i singoli condomini per la quota di rispettiva competenza, operando la parziarietà come regola di imputazione interna del debito.