Licenziamento per superamento del comporto: quali responsabilità del datore (prima parte)
Il datore di lavoro ha il diritto di licenziare il lavoratore assente per superamento del comporto di malattia. Si analizza lo stato dell’arte della giurisprudenza su questa tipologia di licenziamento, evidenziando i profili di responsabilità da parte del datore di lavoro e il regime sanzionatorio in caso di licenziamento nullo.
In base all’art. 2110 c.c. in caso di malattia o infortunio (anche quando occorsi in occasione di lavoro, sempre che non vi sia responsabilità datoriale) “l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative (ossia, dalle disposizioni degli odierni CCNL, di diritto comune), dagli usi o secondo equità”’, questi ultimi in via sussidiaria quanto remota, quando non fosse applicato alcun CCNL, ovvero il CCNL non disponesse in materia.