Licenziamento per superamento del comporto: quali responsabilità del datore (seconda parte)
Si conclude l’esame del licenziamento per superamento del comporto di malattia, analizzando quali sono i criteri di computo dei giorni di assenza, qual è il termine di preavviso del superamento del comporto e come effettuare la comunicazione del licenziamento.
Come si computa il periodo di comporto fissato dai contratti collettivi, e quali giorni sono effettivamente inclusi nel computo? Quid iuris, poi, se il CCNL prevede esclusivamente il cd. comporto secco, ossia l’ipotesi di una unica malattia continuativa senza soluzione di continuità e non anche, invece, quella del cd. comporto per sommatoria, ossia l’ipotesi di più eventi morbilli, con soluzione di continuità tra l’uno e l’altro, in un certo arco temporale complessivo considerato?
Se il CCNL non {ssa il comporto in giorni (es: 240 giorni di malattia è il comporto 2secco” e 240 giorni di malattia nell’arco temporale di 36 mesi è il comporto per “sommatoria” di più eventi morbilli), ma lo {ssa in mesi, ciascun mese dovrebbe essere convenzionalmente ragguagliato, secondo un cospicuo orientamento di merito, a 30 giorni, qualunque sia il mese incluso nel computo (Corte Appello Milano 16 aprile 2017 n. 890 – udienza 3 aprile 2017, ex pluribus) ma la giurisprudenza della Cassazione è prevalentemente di diverso avviso e ritiene, con esegesi forse più aderente ad un criterio di giustizia sostanziale, che il comporto di malattia debba essere computato secondo il calendario comune in base all’exettiva consistenza dei mesi stessi e non considerandoli tutti di durata pari a 30 giorni (Cass. 10 aprile 2019 n. 9751, tra le più recenti).