L’imminente aumento dei limiti risarcitori in materia di trasporto aereo
A partire dal 28 dicembre 2024, saranno aumentati i limiti risarcitori previsti dalla Convenzione di Montreal per i danni nel trasporto aereo. Questi limiti si applicano ai voli internazionali di passeggeri, bagagli e merci. I risarcimenti sono espressi in Diritti Speciali di Prelievo (SDR), un’unità di conto del Fondo Monetario Internazionale e la relativa revisione avviene con cadenza quinquennale al fine di adeguare i risarcimenti al tasso d’inflazione.
L’ICAO (International Civil Aviation Organization) ha recentemente comunicato ai 140 Stati aderenti alla Convenzione di Montreal che, a decorrere dal 28 dicembre 2024, saranno rivisti, in aumento, gli importi dei limiti risarcitori ivi previsti.
Ricordiamo che la Convenzione di Montreal si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso, ove per ‘trasporto internazionale’ si deve intendere ogni trasporto in cui il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati o sul territorio di due Stati parti o sul territorio di un medesimo Stato parte qualora sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato, anche se tale Stato non è uno Stato parte.
L’art. 22 della Convenzione sancisce una serie di limitazioni di responsabilità in favore del vettore aereo nelle ipotesi di danno da ritardo nel trasporto di persone nonché in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo nel trasporto di bagagli e nel trasporto di merci – i limiti risarcitori sono espressi in diritti speciali di prelievo (Special Drawing Rights, SDRs), i quali sono un’unità di conto del Fondo Monetario Internazionale, che, ad oggi, è pari a 1,26 euro.
Ai sensi dell’art. 24 della Convenzione, gli importi risarcitori sono revisionati ad intervalli di cinque anni affinché essi riflettano il tasso d’inflazione; in particolare, a decorrere dal 28 dicembre 2024, verranno modificati i limiti da ultimo fissati in data 28 dicembre 2019:
- il limite del danno per morte o lesioni del passeggero sarà aumentato dagli attuali 128.821 SDRs a 151.880 SDRs;
- il limite del danno al passeggero in caso di ritardo sarà aumentato dagli attuali 5.346 SDRs a 6.303 SDRs;
- il limite del danno in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo del bagaglio sarà aumentato dagli attuali 1.288 SDRs a 1.519 SDRs;
- Il limite del danno in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo delle merci sarà aumentato dagli attuali 22 SDRs a 24 SDRs.