L’ingegnere ha diritto al compenso professionale se svolge mansioni diverse da quelle proprie
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13576 del 30 maggio 2018, ha stabilito che l’ingegnere ha diritto al compenso per l’attività professionale se è incaricato di svolgere mansioni diverse da quelle proprie da dipendente dell’impresa.
La direzione dei lavori effettuata in due cantieri edili non può essere fatta rientrare nell’attività ordinaria di progettazione e calcolo.
Secondo la Suprema Corte, l’attività di lavoro svolta quale dipendente era totalmente differente da quella di direttore dei lavori e il professionista aveva continuato a svolgere anche l’attività di lavoratore subordinato.