L’ingegnere ha diritto al compenso professionale se svolge mansioni diverse da quelle proprie
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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13576 del 30 maggio 2018, ha stabilito che l’ingegnere ha diritto al compenso per l’attività professionale se è incaricato di svolgere mansioni diverse da quelle proprie da dipendente dell’impresa.
La direzione dei lavori effettuata in due cantieri edili non può essere fatta rientrare nell’attività ordinaria di progettazione e calcolo.
Secondo la Suprema Corte, l’attività di lavoro svolta quale dipendente era totalmente differente da quella di direttore dei lavori e il professionista aveva continuato a svolgere anche l’attività di lavoratore subordinato.