L’interruzione del processo per avvenuto fallimento della parte
La prima sezione della Corte di Cassazione con sentenza del 12 ottobre 2020 ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa all’articolo 43 della Legge Fallimentare che prevede l’interruzione del processo in caso di intervenuto fallimento di una parte.
In particolare le Sezioni Unite, atteso il contrasto giurisprudenziale, saranno tenute ad intervenire per stabilire quando il termine per la riassunzione decorra: se (i) dalla pronuncia di interruzione del Giudice nella causa in corso o (ii) dalla “conoscenza legale” dell’evento interruttivo in capo al difensore della parte non fallita oppure ancora (iii) dal deposito della domanda di insinuazione al passivo della parte non fallita che dimostra così la conoscenza dell’evento interruttivo anche con altro difensore.
Dibattito sorto a seguito dell’integrazione dell’articolo 43 Legge Fallimentare disposto dal D. Lgs.5 del 2006 il quale prevede che “L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”, facendo intendere in tal modo che il legislatore abbia voluto introdurre un effetto interruttivo automatico a prescindere da una eventuale pronuncia del Giudice.
La necessità di risolvere il dubbio nasce dal fatto che l’articolo 305 c.p.c. prevede il termine di tre mesi per la riassunzione di un processo dalla data di interruzione dello stesso.
Attendiamo la decisione della Corte di Cassazione.