Lo squilibrio economico tra i coniugi non costituisce elemento decisivo per l’attribuzione di un assegno di mantenimen...
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 3.7.2015, aveva stabilito che l’ex moglie dovesse contribuire alle sole spese straordinarie riguardanti la figlia in comune con l’ex marito, presso il quale la minore era stata collocata, con esclusione di contribuzione al mantenimento. Aveva, inoltre, stabilito che l’ex marito dovesse versare un contributo al mantenimento a favore dell’ex moglie nella misura di euro 680,00 mensili.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24934/19, ha rivisto integralmente la decisione in sede d’appello:
- la Corte d’Appello ha omesso di considerare che la figlia viveva con il padre, il quale sosteneva gli oneri di mantenimento, e non ha considerato che ‘ogni genitore è tenuto al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, nei limiti delle proprie disponibilità, non essendo consentito ad uno di essi di essere totalmente o parzialmente esonerato sol perché l’altro genitore goda di migliori condizioni reddituali’;
- come statuito dalla sentenza della Corte di Cassazione – Sezioni Unite, n. 18287/2018, il parametro della conservazione del tenore di vita non è più presente nel nostro sistema giuridico. E’ il coniuge richiedente l’assegno ad essere onerato di provare che la sperequazione reddituale esistente al momento del divorzio sia stata conseguenza diretta delle scelte di vita concordate tra gli i coniugi in costanza di matrimonio, scelte che hanno implicato il sacrificio delle aspettative reddituali e professionali del coniuge che si è dedicato alla famiglia, e che con tale sacrificio ha contribuito alla conduzione della vita famigliare e alla formazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge.
La Suprema Corte specifica che ‘l’attribuzione e la quantificazione dello stesso [assegno] non sono variabili dipendenti soltanto dall’alto (o più alto) livello reddituale di uno degli ex coniugi, non trovando alcuna giustificazione l’idea che quest’ultimo sia comunque tenuto a corrispondere all’altro tutto quanto sia per lui “sostenibile” o “sopportabile”, quasi ad evocare un prelievo forzoso in misura proporzionale ai suoi redditi’.
Nel caso di specie, pertanto, la Corte ha accolto le istanze del marito di eliminazione del contributo al mantenimento della moglie e ha rinviato alla Corte d’Appello affinchè la stessa si pronunci nuovamente anche stabilendo a carico della madre una contribuzione al mantenimento della figlia.