Lo “svuotamento” sistematico del conto corrente costituisce atto fraudolento ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 74/2000
Con una interessante pronuncia, la Cassazione (sent. n. 14217 depositata l’11.5.2020) è tornata a chiarire il concetto di “fraudolenza” ai fini della sussistenza del reato di “sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte” (art. 11 D.Lgs. 74/2000).
La vicenda è la seguente: poco prima della notifica di varie cartelle esattoriali per importi assai rilevanti, il conto corrente della società Alfa, che sino a quale momento evidenziava una operatività normale, veniva interessato dal susseguirsi di emissioni di assegni circolari, tutti tratti a favore della stessa società Alfa. Subito dopo l’emissione, tali assegni circolari venivano riversati sul medesimo conto corrente, e le disponibilità così ottenute venivano utilizzate per eseguire specifici pagamenti a favore di soggetti terzi. L’effetto della condotta era tale da mantenere – quanto meno in apparenza – il saldo del conto corrente sempre prossimo allo zero cosicché, al momento dell’esecuzione del provvedimento di pignoramento, il conto era incapiente.
Nel confermare le precedenti sentenze di condanna, la Cassazione ha ribadito che, ai fini della sussistenza dell’art. 11 d.lgs. 74/2000, a nulla rileva che, essendo gli assegni intestati alla società stessa, la garanzia patrimoniale era di fatto rimasta intatta e, dunque, su tali somme avrebbe potuto rifarsi il Fisco. Ciò in quanto, dall’esterno, la sussistenza di tale garanzia non poteva essere colta perché le consistenze patrimoniali della società, per effetto delle condotte sopra descritte, apparivano insufficienti al soddisfacimento della pretesa erariale. Per giurisprudenza consolidata, infatti, l’atto deve considerarsi fraudolento ai sensi dell’art. 11 citato anche nella misura in cui sia idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero e, quindi, ad ostacolare l’azione esecutiva del Fisco.