L’onere di attivare la mediazione obbligatoria grava sul solo opponente
E’ il principio recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 24629/2015), che ha composto il conflitto esistente tra le Corti di merito in relazione alle conseguenze della mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria nell’ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.
La Cassazione ha stabilito che, nel caso in cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo venga rinviato per consentire alle parti di introdurre il tentativo obbligatorio di mediazione ex D.Lgs. 28/2010, il relativo onere grava sul solo Opponente.
Di conseguenza, l’effetto della mancata introduzione è l’improcedibilità del solo giudizio di opposizione e il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo opposto, che diviene quindi definitivo.