Manifestazioni a premio e “minimo valore”: passo indietro del MiSE
Nuovo passo indietro del Ministero dello Sviluppo Economico sul concetto di “minimo valore” applicabile alle manifestazioni a premio.
Dopo la versione del 2017 delle FAQ con la quale il MiSE, sulla base di un parere dell’Agenzia delle Entrate, aveva chiarito che “iniziative premiali che non prevedano – quale condizione di partecipazione – l’acquisto di uno o più prodotti, rientrano nell’ipotesi di esclusione succitata solo qualora il singolo premio assegnato ad un partecipante sia pari o inferiore a euro 25,82 ed il soggetto promotore dell’iniziativa non potrà consentire che una stessa persona vinca più di un premio superando quel valore (euro 25,82) nel medesimo periodo di imposta corrispondente all’anno solare”, un nuovo parere dell’AdE segna un ritorno al passato.
Con le nuove FAQ pubblicate il 09/07/2018, si precisa che, in attesa di ulteriori chiarimenti, il “minimo valore” nei concorsi a premio è da intendersi (secondo un’interpretazione estensiva di una norma del 1940) assimilabile a quello “del lapis, della bandierina, del calendario e di oggetti ad essi similari”, ossia praticamente pari a zero.
Pertanto, tutte le attività promozionali che rientrino nella definizione di “concorso a premi” e prevedano l’assegnazione di premi di valore unitario superiore a qualche euro devono oggi considerarsi assoggettate al dettato del D.P.R. 430/2001.