Market abuse: depositate le motivazioni con le quali la Consulta conferma il doppio binario sanzionatorio
Inammissibili le questioni di legittimità sollevate alla luce della sentenza Grande Stevens in ordine alla punibilità penale e amministrativa delle condotte di manipolazione del mercato (art. 184/187bis TUF). Per la Consulta, infatti, il divieto di bis in idem “ha carattere processuale e non sostanziale” e permette agli Stati di punire lo stesso fatto con diverse sanzioni purché ciò avvenga in un unico procedimento (o procedimenti fra loro coordinati) e a condizione che non si proceda per l’uno quando è divenuta definitiva la pronuncia relativa all’altro. Secondo la Corte spetta al legislatore individuare le soluzioni per rimediare alle frizioni che tale sistema genera tra l’ordinamento nazionale e la CEDU.