Misure di trasparenza nelle erogazioni pubbliche: il MISE chiede parere al Consiglio di Stato
L’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, recanti “Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche”, ha introdotto particolari obblighi di pubblicità, ulteriori rispetto a quelli di cui al d.lgs. n. 33/2013, in capo ai seguenti soggetti:
- associazioni di protezione ambientale o di tutela dei consumatori, nonché Onlus, fondazioni e associazioni che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all’art. 2-bis del D. Lgs. n. 33/2013 (primo periodo, art. 1 comma 125);
- società – ivi incluse quelle emittenti titoli in mercati regolamentati e le loro partecipate – controllate, direttamente o indirettamente, di diritto o di fatto da pubbliche amministrazioni, ovvero a partecipazione pubblica (primo periodo, art. 1, comma 125);
- imprese (secondo periodo, art. 1, comma 125).
In particolare, i soggetti citati al primo periodo della norma [sub 1) e 2) nell’elenco sopra riportato] sono tenuti a pubblicare – entro il 28 febbraio di ogni anno – nei propri siti o portali digitali, “le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente”; le imprese, invece, “sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato”. L’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro il 31 maggio di ogni anno. Gli obblighi di pubblicazione non sussistono ove l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici sia di valore inferiore a Euro 10.000.
L’entrata in vigore (alla data del 29 agosto 2017) delle nuove norme in materia di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche ha posto una serie di dubbi interpretativi tra gli operatori e i destinatari delle nuove misure, i quali hanno presentato specifiche richieste di chiarimenti inerenti il regime temporale di applicazione della norma e l’ambito oggettivo degli obblighi introdotti.
Anche in ragione dei profili sanzionatori collegati ai nuovi obblighi, con nota in data 27/02/2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pertanto ritenuto opportuno sottoporre al Consiglio di Stato specifici quesiti aventi ad oggetto:
- l’individuazione dei soggetti competenti all’attuazione della norma ed ai correlati controlli;
- la decorrenza dei nuovi obblighi informativi;
- l’ambito di applicazione delle nullità previste dall’art. 1 comma 125 della L. 124/2017 in casi di mancata pubblicazione.
In ordine al primo quesito si tratta di verificare se l’ANAC sia competente ad emanare linee guida ed esercitare il potere di controllo sull’attuazione degli obblighi così come previsto dal D. Lgs. 33/2013, ovvero se siano le singole Amministrazioni legittimate alle predette attività, in ragione della natura dei soggetti obbligati alla pubblicazione delle erogazioni ricevute da soggetti pubblici (o ad essi assimilati).
In ordine al secondo quesito il Consiglio di Stato dovrà chiarire se sia corretto applicare gli obblighi di trasparenza e pubblicazione sin dal 28 febbraio 2018, con riferimento ai dati relativi quindi all’anno 2017, ovvero se il 2018 debba essere inteso quale anno di decorrenza fiscale per l’applicazione del comma 125 e concludere che solo dal 2019 siano cogenti i nuovi obblighi pubblicitari, relativi appunto ai dati raccolti a decorrere dal 2018.
Questa è la lettura della norma prospettata per gli Enti del Terzo Settore dal Ministero del Lavoro con nota prot.n.34/2540 del 23/02/2018, ove si legge che “deve essere tenuto distinto il profilo riguardante l’oggetto dell’obbligo (la pubblicità degli importi ricevuti) da quello attinente al termine fissato per il suo adempimento (28 febbraio di ogni anno). Alla luce di questa considerazione, si deve ritenere che costituiscono oggetto dell’obbligo di pubblicità gli importi percepiti a decorrere dall’1 gennaio 2018, la cui pubblicità e trasparenza dovrà essere assicurata, nelle forme prescritte, entro il 28 febbraio 2019. Una diversa interpretazione, secondo la quale la norma dovrebbe riferirsi agli importi ricevuti nel 2017, da pubblicarsi entro il 28 febbraio 2018, avrebbe effetti retroattivi sull’obbligo di pubblicità, in contrasto con il principio generale di irretroattività della legge”.
Quanto, infine, all’ultimo quesito, il Mise chiede di chiarire se la sanzione della restituzione delle erogazioni, prevista in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicità, sia o meno applicabile anche ai soggetti non qualificabili come imprese.
A seguito dell’iniziativa del MISE, molti Enti stanno orientandosi nel senso di attendere la risposta del Consiglio di Stato prima di adottare qualsiasi iniziativa.