Modifica al Codice dei Beni Culturali: un piccolo passo nel mondo legale; un grande salto per l’art market in Italia
Secondo “Art Market 2017” (report sul mercato globale dell’arte nel 2016 prodotto da Art Economics e rilasciato in occasione di Art Basel Hong Kong) l’Italia rappresenta uno dei mercati meno sviluppoati e dinamici nel mercato globale dell’arte, nonostante il forte appeal dell’arte contemporanea italiana (basti guardare le ultime Italian Sales di Sotheby’s e Christie’s a Londra e New York).
Non è un mistero, infatti, che la debolezza del nostro mercato sia dovuta, oltre allo sfavorevole regime fiscale, ad una disciplina arcaica, poco organica e inadeguata a trovare spazio in uno scenario sempre più dinamico e globalizzato. Tuttavia, a partire dal 2 agosto 2017, una serie di modifiche hanno interessato il Codice dei Beni Culturali e, in particolare, il regime sulla circolazione delle opere d’arte. Tale modifica, introdotta dalla Legge annuale in materia di concorrenza, rappresenta forse una risposta simbolica ma sicuramente un considerevole punto di inizio, finalizzato a semplificare la circolazione internazionale dei beni culturali. Le novità apportate dalla Legge sono:
1. L’introduzione di una nuova “soglia temporale”
Fino ad oggi, esportare definitivamente dall’Italia un’opera d’arte, eseguita da un autore scomparso e realizzata più di 50 anni fa, richiedeva il rilascio di un attestato alla libera circolazione da parte degli Uffici Esportazioni delle Soprintendenze competenti. Con le modifiche al codice, si alza a 70 anni il “limite di età” delle opere, al di sotto del quale le stesse possono circolare senza alcun vincolo. Un’accelerazione notevole se si pensa che i lavori di alcuni dei maggiori artisti italiani degli anni 50 e 60, come Alberto Burri, Enrico Castellani, Lucio Fontana e Mimmo Rotella, diventerebbero liberamente esportabili senza autorizzazione preventiva.
Vero è che la libera circolazione rimane limitata dall’obbligo di notificare al Mibact l’intenzione di esportare l’opera e alla possibilità dello stesso Mibact di dichiararne “l’interesse culturale”, bloccandone l’esportazione.
2. La soglia economica
È stata, inoltre, fissata a € 13.500 la soglia di valore al di sotto della quale i beni possono liberamente uscire dal territorio nazionale presentando una semplice autodichiarazione. Se da un lato, una soglia simile avrà come conseguenza positiva la semplificazione delle procedure in dogana, a vantaggio degli operatori professionali o di chiunque voglia vendere un bene culturale, dall’altro, essendo veramente irrisoria (risulta ad oggi la più bassa d’Europa, nda), rischia di essere del tutto inapplicabile ai casi concreti.
Ma la riforma del mercato dell’arte italiano non si limita alle novità esposte. Innanzitutto, è attesa nei 60 giorni successivi all’emanazione della legge, la definizione da parte del MIBACT dei nuovi criteri in forza dei quali l’esportazione dell’opera in questione potrà essere bloccata, la quale inciderà sulla discrezionalità sino ad oggi adottata dalle Soprintendenze nel rilasciare o negare il certificato d’esportazione.
Il Mibact, inoltre, nei 60 giorni successivi l’emanazione della legge, dovrà fissare le caratteristiche di un nuovo strumento introdotto con la stessa, il “passaporto” per i beni culturali, documento di durata quinquennale nel quale registrare passaggi di proprietà ed esportazioni.
Le novità descritte si pongono sulla scia degli ultimi interventi normativi a sostegno dell’arte e della cultura, fortemente richiesti dagli operatori professionali del settore dell’arte (tra cui gallerie, case d’asta, antiquari e mercanti d’arte) e costituiscono la prova de crescente interesse da parte del legislatore non solo al mondo dei beni culturali, ma anche alla concreta necessità di globalizzazione e dinamicità che l’art market nazionale richiede per porsi in competizione con quello globale.