Nell’opposizione a d.i., la mediazione obbligatoria è a carico del creditore opposto
Con sentenza depositata in data 18 settembre 2020 n. 19596, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata sulla questione dell’identificazione della parte processuale tenuta ad introdurre il procedimento di mediazione nell’ambito delle controversie soggette a mediazione obbligatoria, i cui giudizi siano introdotti con decreto ingiuntivo, ove sia stato instaurato il giudizio di opposizione e siano state decise le istanze di concessione (o sospensione) della provvisoria esecutorietà del decreto.
Secondo il principio di diritto enunciato nell’ambito della motivazione, “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 c. 1 bis del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
La Corte di Cassazione ha così finalmente risolto un dibattito che ha dato origine sia a pronunce discordanti da parte della giurisprudenza di legittimità, sia contrasti in seno alla dottrina, tanto che nel recente passato si è giunti perfino a scindere l’onere della proposizione di mediazione a seconda se sia stata concessa o sospesa la provvisoria esecutorietà, tesi che la Corte ritiene espressamente infondata e non condivisibile.
Come espressamente riconosciuto dalla Corte, non aveva riscontrato unanime consenso nella giurisprudenza di merito la recente pronuncia della III sezione della Corte di Cassazione, n. 24629 del 2015, nell’ambito della quale l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione era stato posto a carico della parte opponente, orientamento che secondo le Sezioni Unite “non può essere confermato”.
La diversa valutazione della Corte, motivata nella sentenza in questione, muove innanzitutto dalla normativa vigente in materia di mediazione. In particolare, l’art. 5 c. 1 bis del d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, ove dispone che chi intende esercitare in giudizio un’azione, relativa alle materie ivi indicate, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione, e secondo la Corte “non vi è dubbio che tale posizione sia quella dell’attore, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto (cd. attore in senso sostanziale).” La Corte richiama inoltre l’art. 5 c. 6 del citato d.lgs. n. 28/2010, in quanto, poiché è stabilito che la domanda di mediazione “produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”, secondo la Corte “non appare logico che un effetto favorevole all’attore, come l’interruzione della prescrizione, si determini grazie ad un’iniziativa assunta dal debitore”, opponente nella fase di opposizione al monitorio.
La valutazione della Corte tiene inoltre conto di motivazioni di ordine logico e sistematico. In particolare, se si confronta l’enorme disparità tra le conseguenze che seguono all’inerzia delle parti nella promozione del procedimento di mediazione, a seconda che l’onere sia posto a carico del debitore opponente (a cui conseguirebbe l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo opposto) o del creditore opposto (la cui inerzia comporterebbe invece la revoca del decreto, che però potrà essere riproposto, quindi senza che si determini alcun effetto preclusivo).
Infine, in merito a quest’ultimo profilo, secondo la Corte, porre a carico del creditore opposto l’onere di promuovere il giudizio di mediazione è coerente con quanto rilevato dalla Corte Costituzionale nell’ambito della sentenza n. 98 del 2014, ove si è ribadito che le forme di accesso alla giurisdizione, che siano condizionate al previo adempimento di oneri, sono legittime “purché ricorrano certi limiti”, e che sono comunque illegittime le norme che collegano al mancato previo esperimento di rimedi amministrativi la conseguenza della decadenza dall’azione giudiziaria. Se infatti la procedura di mediazione ha una indubbia finalità deflattiva, è altrettanto evidente che, ponendo (erroneamente) l’onere in capo all’opponente e facendo conseguire all’inerzia da parte di quest’ultimo l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo, la garanzia del diritto di difesa finirebbe per soccombere rispetto al principio di efficienza e ragionevole durata del processo.
In conclusione, le Sezioni Unite sono riuscite nell’intento di superare il contrasto di orientamenti sorto internamente alla giurisprudenza di merito e della dottrina in seguito alla recente sentenza della III sezione della Corte di Cassazione, n. 24629 del 2015, ponendo a carico del creditore opposto l’onere di promuovere la procedura di mediazione, optando per una soluzione maggiormente conforme al dettato costituzionale e in maggiore armonia con il dato normativo che regola la mediazione nell’ambito delle controversie civili e commerciali.