Nessun mantenimento all’ex coniuge che rifiuta un impiego
Con l’ordinanza n. 25697/2017 la Corte di Cassazione ha affrontato il caso della corresponsione del mantenimento a favore della ex moglie in caso di inerzia nella ricerca di un impiego e di rifiuto di una concreta opportunità lavorativa. Secondo la Suprema Corte “deve trovare adeguata considerazione, nella decisione del giudice del merito, l’attitudine a procurarsi un reddito da lavoro (insieme ad ogni altra situazione suscettibile di valutazione economica) da parte del coniuge che pretenda l’assegno di mantenimento a carico dell’altro, tenendo quindi conto della effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita”. Dovrà, quindi, essere disposta la riduzione o la soppressione dell’assegno di mantenimento, ove l’ex coniuge abbia rifiutato concrete occasioni di lavoro presentatesi.