News | L’Agenzia delle Entrate ribadisce l’applicazione dell’agevolazione fiscale degli strumenti finanziari ricev...
Con la risposta all’interpello n. 776 del 10 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate, ha ribadito l’irrilevanza fiscale in capo all’assegnatario degli strumenti finanziari partecipativi ricevuti a fronte di apporti sia di opere e servizi, sia di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi resi in favore delle start up innovative o degli incubatori certificati (c.d. work for equity).
La vicenda riguardava una società che aveva fornito servizi di consulenza di comunicazione ad una società cliente iscritta al registro speciale della camera di commercio delle società “start up innovative”. La società interpellante riceveva come corrispettivo della prestazione di servizi una quota di partecipazione della società committente di valore pari a quello del servizio fornito in forza di un accordo di “work for equity”. La società istante riteneva che la quota di partecipazione ricevuta a fronte della prestazione di consulenza effettuata nei confronti della società committente non dovesse concorrere alla formazione della base imponibile ai sensi dell’art. 27, comma 4 del D.L. n. 179 del 2012.
Con l’art. 27 del D.L. 179/2012 il legislatore ha previsto per due categorie distinte di soggetti – da un lato amministratori, dipendenti (anche se a tempo determinato o part-time) e collaboratori continuativi e dall’altro, prestatori di opere e di servizi, ivi inclusi quelli professionali (avvocati, notai, commercialisti) – forme di remunerazione che prevedono un pagamento non in denaro ma in natura mediante l’assegnazione al prestatore di uno strumento finanziario partecipativo, di azioni o quote, nonché, l’applicazione dell’agevolazione fiscale degli stessi strumenti finanziari.
In particolare, per quanto riguarda la seconda categoria di soggetti, costituita da prestatori d’opera e di servizi, collaboratori esterni e professionisti, l’art. 27, comma 4, D.L. n. 179/2012 prevede che “Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto, anche in deroga all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento”.
Tale misura è finalizzata a favorire l’accesso ad opere o servizi altamente qualificati da parte delle start-up innovative e degli incubatori certificati ed evitare uscite finanziarie nella fase iniziale della attività degli stessi, concedendo al fornitore, che rinuncia al pagamento in denaro, di diventare socio o titolare di strumenti partecipativi della società.
In merito, la circolare n. 16/E dell’11 giugno 2014 ha chiarito che tali apporti sono esenti da qualsivoglia imposizione, non assumendo rilevanza fiscale in capo ai soggetti che li effettuano né al momento dell’ultimazione dell’opera o del servizio né al momento della emissione delle azioni, quote o degli strumenti finanziari. Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che si applica il regime IVA sulle prestazioni di servizi.
In altri termini, il fornitore dei servizi non è soggetto ad imposizione qualora riceva azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi in luogo del compenso in denaro. Si tratta quindi di un beneficio esclusivamente a carattere fiscale e non anche contributivo.
Inoltre, il citato documento di prassi ha precisato che rientrano nel campo di applicazione del comma 4 dell’articolo 27 D.L. n. 179/2012 anche le prestazioni professionali rese dagli amministratori della start-up innovativa o dell’incubatore certificato, ovvero i relativi crediti, il cui reddito sia da qualificare come reddito di lavoro autonomo. Sono escluse, invece, le prestazioni rese da soggetti la cui remunerazione rientra tra i redditi di lavoro dipendente o assimilato.
Infine, la circolare 16/E ha specificato che l’agevolazione fiscale non si estende alla successiva cessione degli strumenti finanziari partecipativi, delle azioni o delle quote, infatti, per effetto del comma 5 dell’articolo 27 D.L. n. 179/2012 “Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili”.
In sostanza, in caso di cessione degli strumenti finanziari partecipativi, delle azioni o delle quote ricevuti, l’assegnatario cedente realizza quindi un reddito diverso ex art. 67 del TUIR pari all’intero corrispettivo di cessione.
Per quanto riguarda il caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha confermato, pertanto, che la società istante – in presenza di apporti di opere e servizi, inclusi quelli professionali, in quanto servizi di consulenza altamente qualificati per la start up innovativa, e non di apporti generici – possa beneficiare dell’agevolazione, con conseguente irrilevanza, ai fini reddituali, del valore fiscale della partecipazione ricevuta.