News | Prevenire danni da partecipazione inconsapevole a frodi IVA “carosello”.
Sono molti i casi di imprese che subiscono contestazioni IVA per avere inconsapevolmente acquistato da fornitori che avevano perpetrato una frode IVA a monte.
Con l’ordinanza 4 novembre 2021, n. 31816, la Corte di Cassazione si è nuovamente espressa in materia di onere della prova e modalità di produzione della prova nei casi delle frodi IVA cosiddette “carosello”, confermando il proprio orientamento già da anni in linea con le sentenze della Corte di Giustizia UE .
Quanto all’onere della prova, la Cassazione ha ribadito che “in tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi” (Cassazione n. 27566 del 2018; Cassazione n. 9851 del 2018).
Quanto alle modalità di produzione della suddetta prova in giudizio, la Cassazione ha confermato che la prova può essere fornita anche attraverso indizi gravi, precisi e concordanti da costituire una cosiddetta “presunzione semplice” (v. Cassazione n. 14237 del 2017; Cassazione n. 20059 del 2014; Cassazione n. 10414 del 2011; Corte Giust. Kittel, C-439/04; Corte Giust. Mahagèben e David, C-80/11 e C-142/11).
Quando l’Amministrazione Finanziaria fornisce la prova di cui sopra (ovvero fornisce elementi oggettivi sul fatto che il contribuente sapeva o avrebbe potuto accorgersi, se avesse agito con ordinaria diligenza e prestato attenzione agli indizi in suo possesso, che stava acquistando beni e/o servizi da un soggetto coinvolto in una frode IVA), diventa onere del contribuente fornire la prova contraria (Cass. n. 23560 del 2012; Cass. n. 25575 del 2014 – sullo stesso tema V. anche Cass. n. 15369 del 2020; Cass. n. 24490 del 2015).
Fornire una simile “prova contraria” non è sempre agevole, per cui molte imprese si sono già da tempo organizzate con una specifica procedura di “mini-istruttoria” iniziale nei confronti dei loro nuovi fornitori. Oggi questa procedura può essere sinergicamente integrata nel sistema dei controlli già previsti ai fini della prevenzione dei reati tributari nell’ambito del modello di cui al D.Lgs. 231/2001 e/o di quelli ai fini della prevenzione di errori tributari nell’ambito del “framework” per accedere ai benefici di cui al regime della cosiddetta “Cooperative Compliance”.