No all’accordo dei coniugi se il calendario delle visite non rispetta l’interesse dei figli minori
Il Tribunale di Torino, con decreto del 29.5.2017, ha negato l’autorizzazione ad un accordo di separazione raggiunto tra coniugi all’esito di negoziazione assistita da avvocati. Alla base di tale decisione è stata l’omessa informativa da parte degli avvocati circa l’importanza per i minori di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore, contrariamente a quanto previsto dall’art. 6, comma III, del D.L. 132/2014. Secondo il Presidente del Tribunale, infatti, l’omessa informativa avrebbe condotto i coniugi a stabilire tempi di permanenza presso il padre, genitore non collocatario, molto limitati per i minori: sabato e domenica a settimane alterne e un solo pomeriggio durante la settimana, senza pernottamento. Tali accordi non sono stati ritenuti sufficientemente adeguati a garantire una continuità nella relazione tra i figli minori e il padre: il calendario delle visite stabilito dai genitori non può essere in contrasto con l’interesse dei figli e con il principio di bigenitorialità.