No all’assegno divorzile se l’ex coniuge guadagna più di 1.000,00 euro al mese
A seguito del revirement della Corte di Cassazione (sentenza n. 11504/2017), il Giudice del divorzio, sulla base del principio di autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi, deve riconoscere l’assegno divorzile solo ove l’ex coniuge richiedente non sia indipendente o autosufficiente economicamente. Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 22.5.2017, fornisce una prima interpretazione di “indipendenza economica”, da intendersi come “la capacità di provvedere al proprio sostentamento”, cioè di avere risorse sufficienti per le spese essenziali (vitto, alloggio ed esercizio dei diritti fondamentali). Il parametro di riferimento economico concreto può essere rappresentato “dall’ammontare degli introiti che, secondo le leggi dello Stato, consente (ove non superato) a un individuo di accedere al patrocinio a spese dello Stato”. Considerato che la soglia per accedere al patrocinio a spese dello stato è, ad oggi, di euro 11.528,41, cioè circa euro 1.000,00 mensili, secondo il Tribunale, se l’ex coniuge guadagna almeno euro 1.000,00 mensili, non ha diritto a ricevere alcun assegno. Tuttavia, tale parametro non viene ritenuto esclusivo. Un ulteriore riferimento può essere il reddito medio percepito nella zona in cui il richiedente l’assegno vive e abita.