Non è riconosciuto alla moglie l’assegno divorzile al solo fine di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di ...
In sede di divorzio l’ex coniuge non ha diritto ad un assegno che gli garantisca un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Secondo la Suprema Corte, il nuovo orientamento così determinatosi a partire dalla sentenza Cass. Civ. n. 11504/2017 è più coerente al principio di eguaglianza dei coniugi sancito dagli artt. 29 Costituzione e 143 Codice civile: ‘A giustificare l’attribuzione dell’assegno non è, quindi, lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti, all’epoca del divorzio, né di per sé il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente l’assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale, ma la mancanza “dell‘indipendenza o autosufficienza economica” di uno dei coniugi, intesa come impossibilità di condurre con i propri mezzi un’esistenza economicamente autonoma e dignitosa (cass. 23602/2017, n. 3015, 3016 e 2042/2018)’. Questo è quanto ribadito ancora una volta con l’ordinanza Cass. Civ. n. 6663 del 16.3.2018. Il riconoscimento del diritto all’assegno di divorzio, di cui all’art. 5, comma 6, L. 898/1970, necessita di una duplice verifica giudiziale: una prima relativa all’an debeatur, il cui oggetto è costituito esclusivamente dall’accertamento della sussistenza o meno del diritto all’assegno; una seconda, ma solo eventuale, relativa al quantum debeatur, che riguarda la determinazione dell’importo del contributo.