Non può liquidarsi il danno da fermo tecnico del veicolo se non vi è prova del danno emergente o del lucro cessante
Con sentenza n. 13718 del 31 maggio 2017, la III sezione della Corte di Cassazione, con un repentino cambio del precedente orientamento, ha stabilito che il danno derivante dall’indisponibilità di un veicolo durante il tempo necessario per la riparazione, deve essere dimostrato da chi ne invoca il risarcimento, il quale deve provare la perdita subita dal suo patrimonio in conseguenza della spesa sostenuta per ottenere un mezzo sostitutivo (danno emergente) oppure il mancato guadagno derivante dalla rinuncia forzata ai proventi che avrebbe conseguito con l’uso del veicolo (lucro cessante).
La nozione di danno in re ipsa, precedentemente applicabile al danno da fermo tecnico secondo l’orientamento più risalente, deve considerarsi estranea al nostro ordinamento.