Non rileva l’astratta capacità lavorativa della moglie priva di redditi adeguati
Nella separazione personale, i “redditi adeguati” a cui va rapportato l’assegno di mantenimento sono quelli necessari al coniuge ‘debole’ a mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nel caso in esame, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28938 del 4.12.2017, ha riconosciuto che, a fronte di una sproporzione reddituale e patrimoniale tra i coniugi, il marito, professionista affermato e proprietario di numerosi immobili, è tenuto a corrispondere il contributo al mantenimento alla moglie, priva di fonti di reddito e che non aveva lavorato durante il matrimonio per dedicarsi alla famiglia.
Non rileva l’astratta capacità lavorativa della moglie poiché l’attitudine del coniuge al lavoro assume importanza solo in caso di effettiva sopravvenuta possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita (Cass. civ. 25697/17).
Rileva invece il permanente dovere di assistenza materiale nei confronti della moglie.