Non si può escludere il danno patrimoniale per il solo fatto che la vittima del sinistro può svolgere attività che no...
La Corte di Cassazione Sez. III, con la sentenza n. 2348 del 31 gennaio 2018, ha stabilito che non si può escludere, in partenza, il danno patrimoniale per il sol fatto che al danneggiato nel sinistro stradale sarebbe data la possibilità di svolgere attività che non richiedono un’assoluta integrità psico-fisica.
Va compiuto, infatti, l’accertamento presuntivo in ordine alla riduzione della perdita di guadagno nella sua proiezione futura, imposto dall’entità dei postumi, anche in termini di perdita di chance.
Nel caso di specie, l’invalidità grave non consente al danneggiato di attendere all’occupazione che aveva al momento del sinistro e ad altre confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali, circostanza che integra un pregiudizio patrimoniale da perdita di chance.