Non va risarcito il danno per il morso di un cane se è la vittima ad avvicinarsi per provare a calmarlo
Con sentenza n. 1102 del 24 ottobre 2016, il Tribunale di Ascoli Piceno ha stabilito che deve essere rigettata la domanda risarcitoria proposta dalla vittima della lesione procurata dal morso di un cane, laddove la ferita alla mano si spiega con l’avvicinamento della vittima all’animale, che si trovava al di là del recinto, allo scopo di accarezzarlo e ‘calmarlo’. Si deve ritenere, infatti, che tale condotta della vittima debba escludere la responsabilità ex art. 2052 c.c. del proprietario, poiché comunque denota una certa imprudenza nell’avvicinarsi, senza alcuna reale necessità, ad un animale sconosciuto che, peraltro, stava manifestando, abbaiando, segni di nervosismo aggressivo contro il visitatore.