Nuova pronuncia in tema di responsabilità dei Sindaci di una S.p.a. per bancarotta fraudolenta
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 52433 depositata il 16.11.17, ha chiarito che rispondono di bancarotta fraudolenta i sindaci che non vigilano adeguatamente sulle operazioni dolose commesse dagli amministratori. Nel fallimento conseguente ad operazioni dolose, il fallimento è solo l’effetto – dal punto di vista della causalità materiale – di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare. Considerato che rientrano tra le operazioni dolose sia le condotte di abuso di gestione e di infedeltà ai doveri dell’amministratore, sia gli atti di per sé pericolosi per la società, ne consegue la legittimità della pronuncia di condanna nei confronti di quei Sindaci che, a causa di un deficit di vigilanza, abbiano di fatto tollerato i falsi in bilancio commessi dagli amministratori.