Nuove disposizioni in tema di accesso e portabilità dei dati delle persone decedute
Il decreto legislativo 101/2018 all’art. 2 terdecies ha disciplinato in modo maggiormente completo il delicato tema dei diritti riguardanti le persone decedute, implementando il precedente impianto normativo previsto nel Codice Privacy e abrogando l’art. 9.
Mentre il primo comma del suddetto articolo riprende, di fatto, quanto previsto dalla norma codicistica abrogata, sono assolutamente nuovi i restanti commi.
Al comma II è precisato come non sia possibile esercitare i diritti di cui agli art. 15 a 22 del Regolamento GDPR nei casi in cui l’interessato – de cuius l’avesse espressamente vietato con dichiarazione scritta rilasciata al titolare del trattamento.
La volontà del de cuius, poi, si legge nel III comma “deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata”.
Tale volontà, espressa dal de cuius, incontrerà però sempre un limite: al comma V infatti il legislatore nazionale ha escluso che tale limitazione operi quando possa produrre effetti pregiudizievoli “per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché’ del diritto di difendere in giudizio i propri interessi”: da ciò deriva quindi come l’interesse patrimoniale di un terzo, derivante dalla morte dell’interessato, prevale su eventuali limiti o restrizioni imposte dalla persone deceduta.