Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nuove linee guida 3/2019 in tema di videosorveglianza

Con la recente pubblicazione delle nuove linee guida 3/2019 in tema di videosorveglianza, l’EDPB – il Comitato europeo per la protezione dei dati personali – ha fornito utili precisazioni in merito alla valutazione del legittimo interesse e alla tutela del diritto di accesso.

In particolare, il Comitato raccomanda ai titolari del trattamento di:

(i)          tenere prova e documentazione degli eventi che hanno giustificato l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza – ad esempio danni subiti, perdite economiche patite, modalità degli eventi pregiudizievoli;

(ii)        valutare sistematicamente l’effettiva sussistenza di un legittimo interesse, accertandosi se sia ancora valido o meno, sulla base di eventuali mutamenti che potrebbero aver reso inidonea tale condizione di liceità del trattamento;

(iii)       nel rispetto del principio di minimizzazione, valutare periodicamente l’effettiva necessità della videosorveglianza, da intendersi sempre come rimedio ultimo, valutando quindi se siano o meno possibili altri mezzi meno invasivi per raggiungere la finalità desiderata;

(iv)       non considerare la presenza del cartello un giustificativo per legittimare la videosorveglianza, intendendolo come un modo per creare negli interessati l’aspettativa di esserne soggetti, in quanto la sua predisposizione a nulla rileva ai fini della sussistenza di un legittimo interesse.

Da ultimo, il Comitato chiarisce che i titolari devono assicurarsi di adottare tutte le misure tecniche necessarie per garantire all’interessato l’esercizio del diritto di accesso senza pregiudicare i diritti dei terzi, le cui immagini non dovranno essere oggetto di trasmissione e  suggerendo, a tal proposito, l’utilizzo della tecnica di scrambling.

Link alla fonte

Leave a comment

La “Certificazione B Corporation” è un marchio che viene concesso in licenza da B Lab, ente privato no profit, alle aziende che, come la nostra, hanno superato con successo il B Impact Assessment (“BIA”) e soddisfano quindi i requisiti richiesti da B Lab in termini di performance sociale e ambientale, responsabilità e trasparenza.

Si specifica che B Lab non è un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (UE) n. 765/2008 o un organismo di normazione nazionale, europeo o internazionale ai sensi del Regolamento (UE) n. 1025/2012.

I criteri del BIA sono distinti e autonomi rispetto agli standard armonizzati risultanti dalle norme ISO o di altri organismi di normazione e non sono ratificati da parte di istituzioni pubbliche nazionali o europee.